Art. 68.
(Sospensione e revoca del regime di semilibertà).

      1. Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesa idoneo al trattamento.
      2. Gli accertamenti sull'andamento del regime di semilibertà sono operati dal personale penitenziario, sia da quello educativo e del servizio sociale, sia da quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Non hanno funzioni specifiche di controllo in proposito gli altri organi di polizia, che se, nella loro attività di prevenzione generale, verificano situazioni problematiche concernenti i detenuti o gli internati in regime di semilibertà, ne riferiscono al magistrato di sorveglianza e al direttore dell'istituto penitenziario competenti.
      3. Nei periodi di sottoposizione al regime della libertà vigilata del condannato o dell'internato in semilibertà di cui all'articolo 67, gli organi di polizia svolgono

 

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i controlli di loro competenza e riferiscono sulle eventuali violazioni al magistrato di sorveglianza e alla direzione dell'istituto penitenziario.
      4. Il provvedimento di revoca del regime di semilibertà deve fare sempre riferimento ad una condotta colpevole dell'interessato, di rilevanza tale da palesare la sua inidoneità al trattamento. Se manca tale condotta colpevole, l'ammissione alla misura alternativa è dichiarata inefficace ed è esclusa l'applicazione della normativa conseguente alla revoca.
      5. Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.
      6. Se l'assenza di cui al comma 5 si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. In caso di ritardato rientro si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 39.
      7. Quando vi è denuncia per il delitto di cui al comma 6, il magistrato di sorveglianza può sospendere l'attuazione del beneficio, che viene, comunque, revocato dal tribunale di sorveglianza in presenza della condanna definitiva.
      8. All'internato ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto per oltre tre ore senza giustificato motivo, può essere revocata la semilibertà, fatte salve le conseguenze, se vi siano, della sottrazione volontaria alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
      9. L'esistenza o meno del giustificato motivo, nei casi di cui ai commi 5, 6 e 8, è valutata dal magistrato di sorveglianza.